Open/Close Menu Fornire un'assistenza legale dall'approccio chiaro e pratico.

– Per ottenere il risarcimento del danno da mobbing sul luogo di lavoro serve una prova molto rigorosa: non basta descrivere le condotte lesive ma occorre provare la volontà persecutoria e il piano vessatorio preparato dal datore e/o dai colleghi – 

Il lavoratore che denuncia il proprio datore di lavoro o i colleghi per mobbing può ottenere il risarcimento del danno soltanto se fornisce la prova certa dell’intento persecutorio che lega le varie condotte vessatorie subite. Incombe infatti sul soggetto mobbizzato l’onere di provare la volontà persecutoria dei vari atteggiamenti prevaricatori o umilianti subiti sul luogo di lavoro.

Inoltre, dato che il mobbing consiste in più condotte miratamente sistematiche e reiterate nel tempo, serve anche la prova che tutti i vari atteggiamenti (per esempio: demansionamento, rimproveri, eccessivo carico di lavoro, mancato riconoscimento di ferie) siano tra loro uniti dallo stesso filo conduttore. Occorre cioè che ogni vicenda mobbizzante sia stata parte di un piano destinato, nella volontà di chi lo ha ideato o comunque attuato, a perseguitare e umiliare il lavoratore.

È quanto ribadisce anche una recentissima sentenza della Cassazione (Cass. sent. n. 290/2016).

 

Requisiti del mobbing

Come noto, il mobbing non è definito da una norma di legge ma è elaborato dalla giurisprudenza sviluppatasi negli ultimi anni (Cass. sent. n. 898/2014 e n. 3785/2009) che lo ritiene sussistente quando ricorrono i seguenti requisiti:

  1. a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
  1. b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
  1. c) il nesso causale tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
  1. d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.

Cosa provare per il risarcimento del danno da mobbing

Il fenomeno del mobbing implica dunque l’esistenza di tutti gli elementi citati (la cui prova compete al lavoratore), di natura sia oggettiva che soggettiva e, fra questi, dell’intento di persecuzione, che non solo deve assistere le singole condotte poste in essere in pregiudizio del dipendente, ma anche comprenderle in un disegno comune e unitario; è quest’ultimo infatti che qualifica la peculiarità del fenomeno sociale e giustifica la tutela della vittima.

In altri termini, il lavoratore mobbizzato che vuole ottenere il risarcimento del danno subito a causa del mobbing deve dimostrare:

– le singole condotte lesive (per esempio: trasferimento ingiustificato, difficoltà di godere delle ferie; carico eccessivo di lavoro, umiliazioni continue da parte dei colleghi, mancato riconoscimento dei risultati positivi raggiunti, isolamento, demansionamento ecc.);

– il filo conduttore che lega tutte le condotte facenti parte di un piano persecutorio contro di lui;

– la volontà persecutoria e vessatoria nei suoi confronti;

– il danno subito alla salute, alla vita di relazione, alla dignità personale e quindi la prova dei disagi psicologici e/o fisici derivanti dalle condotte mobbizzanti.

Come si può notare, si tratta di una prova particolarmente complessa ma necessaria per fornire al giudice tutti gli elementi idonei al riconoscimento della tutela risarcitoria. Questi, infatti, deve prendere in considerazione e analizzare, da un lato, i fatti e i comportamenti allegati dal ricorrente (tanto nella loro valenza oggettiva quanto sotto il profilo psicologico); dall’altro, tuttavia, non deve arrestare la propria indagine ai singoli elementi descritti, ma deve porsi correttamente nell’ottica di uno sguardo d’insieme e unificante, perché così richiede la giurisprudenza.

 

Fonte: Maria Monteleone da http://www.laleggepertutti.it/

© 2016 Studio Legale Montanari.
Website made by Federico Vallini

logo-footer