Open/Close Menu Fornire un'assistenza legale dall'approccio chiaro e pratico.

– Nell’accordo di separazione consensuale trova spazio il mantenimento e il diritto di visita dell’animale –

Con quale dei due coniugi va a vivere il cane o il gatto se la coppia si separa? Proprio come avviene coi figli, a decidere – su richiesta espressa delle parti – può essere il giudice nel caso di separazione giudiziale, quella cioè a cui si ricorre quando marito e moglie non trovano un accordo sulle condizioni della separazione.

In passato la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo affidare il gatto al coniuge presso il quale era stata collocata la figlia minore, per via del legame affettivo che si era creato tra la bambina e il suo animaletto.

Nel caso, invece, di separazione consensuale – quella cioè in cui i coniugi trovano un’intesa su tutti gli aspetti personali e patrimoniali successivi allo scioglimento del legame, sicché decidono di non farsi causa l’un l’altro – ben può l’accordo di separazione contenere clausole sul mantenimento dell’animale domestico e sul diritto di visita di uno dei due padroncini. Non vi sono infatti ostacoli ad omologare un’intesa di tale tipo, per quanto possa apparire anomalo gestire alla stessa stregua figli e animali. A ribadirlo è il Tribunale di Como in una recente sentenza (Trib. Como, sent. del 3.02.2016).

 

È lecito – si legge nel provvedimento in commento – inserire, all’interno dell’atto di separazione consensuale, una postilla che disciplina il mantenimento e i tempi di frequentazione del cane. L’accordo fra le parti non contrasta con alcun principio di ordine pubblico; anzi: interviene su di una questione meritevole di tutela perché risulta di particolare interesse per le parti e non si esaurisce nella sfera economica. Ma – prosegue la sentenza – quando gli ex sono in contrasto sul punto, il giudice non è affatto tenuto a assegnare l’animale d’affezione a uno dei due.

Nel caso di specie il giudice, pur omologando l’accordo di separazione, considera una “caduta di stile sul piano culturale” la scelta di disciplinare la responsabilità e gli oneri patrimoniali connessi al cane di famiglia sul piano terminologico le clausole adottate di solito in tema di affidamento, collocazione e protocollo di visita dei figli minori.

Del resto, gli animali d’affezione, anche secondo la convenzione di Strasburgo, sono oggetto di tutela al pari delle persone umane che non delle cose. Dunque, l’accordo tra gli ex sull’affidamento del quadrupede non viola alcuna norma cogente e va dunque omologato, benché il giudice consigli alle coppie di regolare con impegni stragiudiziali le sorti del loro animale domestico.

Gli animali hanno diritti

Nella un disegno di legge che prevede di introdurre l’articolo 455 ter Cc, rubricato “Affido di animali familiari in caso di separazione dei coniugi” con previsione anche della audizione di esperti del comportamento animale

Fonte: La Redazione di http://www.laleggepertutti.i

© 2016 Studio Legale Montanari.
Website made by Federico Vallini

logo-footer